Art. 20 
                          Norme transitorie 
  1. Fino all'emanazione dei decreti ministeriali  previsti  all'art.
2, si applicano, in quanto compatibili con il  presente  decreto,  le
norme del regio decreto 28  settembre  1919,  n.  1924,  del  decreto
ministeriale 20 gennaio 1927, del decreto  del  Capo  del  Governo  7
novembre 1939, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  276  del  28
novembre 1939. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 02/03/1992,  n.
51 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.