Art. 20 Norme transitorie 1. Fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti all'art. 2, si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, del decreto ministeriale 20 gennaio 1927, del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 28 novembre 1939. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 02/03/1992, n. 51 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.