Art. 21 
                  Acque minerali gia' riconosciute 
  1. I riconoscimenti delle acque minerali naturali in  vendita  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  ai  sensi  dell'art.
199 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regio decreto  28
settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro  trentasei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le modalita'  di
cui all'art. 3. La domanda di revisione deve essere presentata  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  Il  titolare  dell'autorizzazione   e'   tenuto   a   procedere
all'adeguamento delle etichette in conformita' alle  norme  contenute
nel presente  decreto  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  BODRATO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
                                  MASORNAZZOLI, Ministro per le 
                                  riforme istituzionali e gli affari 
                                  regionali 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  02/03/1992,  n.  51
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.