Art. 4. Riconoscimento 1. Sulla domanda di cui all'articolo precedente provvede il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita'. 2. Il decreto di riconoscimento specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche' le proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni, che possono essere riportate sulle etichette e ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso. 3. Il decreto di riconoscimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunita' europee.