Art. 4. 
                           Riconoscimento 
  1.  Sulla  domanda  di  cui  all'articolo  precedente  provvede  il
Ministro della sanita', con proprio  decreto,  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita'. 
  2.  Il  decreto  di  riconoscimento  specifica  le  caratteristiche
igieniche particolari, nonche' le proprieta' favorevoli  alla  salute
dell'acqua  minerale  naturale,  le  indicazioni   e   le   eventuali
controindicazioni, che possono essere  riportate  sulle  etichette  e
ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso. 
  3. Il  decreto  di  riconoscimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  e  comunicato  alla  Commissione  delle
comunita' europee.