Art. 5. Autorizzazione alla utilizzazione 1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 4, e' subordinata all'autorizzazione regionale. 2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta', corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente. 3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della sanita'. 4. Il provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.