Art. 5. 
                  Autorizzazione alla utilizzazione 
  1. L'utilizzazione  di  una  sorgente  d'acqua  minerale  naturale,
riconosciuta  come  tale  ai  sensi  dell'art.  4,   e'   subordinata
all'autorizzazione regionale. 
  2. L'autorizzazione  e'  rilasciata  previo  accertamento  che  gli
impianti destinati all'utilizzazione  siano  realizzati  in  modo  da
escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua  le
proprieta', corrispondenti alla sua  qualificazione,  esistenti  alla
sorgente. 
  3. Copia del provvedimento di  autorizzazione  viene  trasmessa  al
Ministero della sanita'. 
  4. Il provvedimento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.