Art. 6. 
           Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 
  1. Ai fini del rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo
precedente, deve in particolare essere accertato che: 
    a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni
pericolo di inquinamento; 
    b)  la  captazione,  le  canalizzazioni  ed  i   serbatoi   siano
realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in  modo
da   impedire   qualsiasi   modifica   chimica,   fisico-chimica    e
batteriologica di tale acqua; 
    c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli  impianti
di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le  esigenze  igieniche;
in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati  in
modo da evitare che le  caratteristiche  batteriologiche  e  chimiche
delle acque minerali naturali vengano alterate. 
  2. E' fatto salvo il potere del Ministro della sanita'  di  emanare
direttive generali riguardanti le materie di cui al comma precedente.