Art. 6. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, deve in particolare essere accertato che: a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento; b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua; c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate. 2. E' fatto salvo il potere del Ministro della sanita' di emanare direttive generali riguardanti le materie di cui al comma precedente.