Art. 7. 
         Operazioni consentite su un'acqua minerale naturale 
  1.  Il  carattere  di  acqua  minerale  naturale  non  si   intende
modificato dalle seguenti operazioni: 
    a)    captazione,    canalizzazione,    elevazione     meccanica,
approvvigionamento in vasche o serbatoi; 
    b) separazione degli elementi instabili,  quali  i  composti  del
ferro  e  dello  zolfo  e/o  sotto  forma  di  particolato,  mediante
filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione,
a condizione che tale trattamento non  comporti  una  modifica  della
composizione  di  tali  acque  in  quei  componenti  essenziali   che
conferiscono all'acqua le sue proprieta'; 
    c) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera
mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche' incorporazione o
reincorporazione di anidride carbonica.