Art. 7. Operazioni consentite su un'acqua minerale naturale 1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni: a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi; b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo e/o sotto forma di particolato, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprieta'; c) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche' incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.