Art. 8. Operazioni non consentite 1. E' vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nell'art. 7. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale. 2. E' consentita l'aggiunta di anidride carbonica.