Art. 8. 
                      Operazioni non consentite 
 
   1. E' vietato sottoporre l'acqua minerale naturale  ad  operazioni
diverse da quelle previste nell'art. 7. In particolare sono vietati i
trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o
batteriostatiche  e  qualsiasi  altro  trattamento  suscettibile   di
modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale. 
   2. E' consentita l'aggiunta di anidride carbonica.