Art. 9. Denominazione 1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali. 2. Il nome di una determinata localita' puo' far parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale localita'. 3. E' vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.