Art. 10. Aromi destinati ad altri Paesi 1. Le norme del presente decreto non si applicano agli aromi destinati agli altri Paesi nonche' a quelli impiegati per l'aromatizzazione di alimenti destinati agli altri Paesi. 2. La produzione degli aromi di cui al comma 1 e' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente per territorio, informandone il Ministero della sanita'. 3. E' altresi' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente per territorio, informandone il Ministero della sanita', la produzione di alimenti, con l'aggiunta di aromi di cui al comma 1, destinati agli altri Paesi.