Art. 10. 
                   Aromi destinati ad altri Paesi 
   1. Le norme del presente  decreto  non  si  applicano  agli  aromi
destinati  agli  altri  Paesi  nonche'   a   quelli   impiegati   per
l'aromatizzazione di alimenti destinati agli altri Paesi. 
   2. La produzione degli aromi di cui  al  comma  1  e'  subordinata
all'obbligo della comunicazione  preventiva  all'autorita'  sanitaria
competente per territorio, informandone il Ministero della sanita'. 
   3.  E'  altresi'  subordinata  all'obbligo   della   comunicazione
preventiva  all'autorita'  sanitaria   competente   per   territorio,
informandone il Ministero della sanita', la produzione  di  alimenti,
con l'aggiunta di aromi di cui  al  comma  1,  destinati  agli  altri
Paesi.