Art. 11 D e c r e t a z i o n e 1. Il Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanita', adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti: a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari nonche' da erbe e da spezie normalmente considerate come alimenti; b) le fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti; c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti fisici oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici; d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonche' nelle erbe e nelle spezie normalmente considerate come alimenti; e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti; f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui ai precedenti punti d) ed f); g) i materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonche' le condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione; h) l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi, compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1 e lettera c); i) gli addittivi necessari per il magazzinaggio e l'impiego degli aromi; l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere impiegati nella produzione degli aromi; m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi. 2. Il Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanita', adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti: a) i metodi di analisi e le modalita' per il prelievo dei campioni; b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi; c) i criteri specifici di purezza; d) i criteri di definizione relativi alle denominazioni piu' specifiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).