Art. 11 
                       D e c r e t a z i o n e 
   1. Il Ministro della sanita', ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di
sanita',  adotta,  con  proprio   regolamento,   in   attuazione   di
disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti: 
     a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari nonche'  da
erbe e da spezie normalmente considerate come alimenti; 
     b) le fonti di  aromi  composti  da  materie  prime  vegetali  o
animali non considerate normalmente come alimenti; 
     c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime  vegetali
o animali mediante  opportuni  procedimenti  fisici  oppure  mediante
procedimenti enzimatici o microbiologici; 
     d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure
isolate   chimicamente   e   chimicamente   identiche   a    sostanze
aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari  nonche'
nelle erbe e nelle spezie normalmente considerate come alimenti; 
     e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure
isolate   chimicamente   e   chimicamente   identiche   a    sostanze
aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime  vegetali  o
animali non considerate normalmente come alimenti; 
     f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate
chimicamente, diverse da quelle di cui ai precedenti punti d) ed f); 
     g)  i  materiali  di  base  impiegati  per  la   produzione   di
aromatizzanti   di   affumicatura   oppure   di   aromatizzanti    di
trasformazione, nonche' le condizioni di reazione  impiegate  per  la
loro preparazione; 
     h) l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi,  compresi  i
procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici  per  la  produzione
delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),
punto 1 e lettera c); 
     i) gli addittivi necessari  per  il  magazzinaggio  e  l'impiego
degli aromi; 
     l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere impiegati  nella
produzione degli aromi; 
     m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi. 
   2. Il Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17 comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  sentito  il  Consiglio  superiore  di
sanita',  adotta,  con  proprio   regolamento,   in   attuazione   di
disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti: 
     a) i metodi di analisi  e  le  modalita'  per  il  prelievo  dei
campioni; 
     b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi; 
     c) i criteri specifici di purezza; 
     d) i criteri di definizione  relativi  alle  denominazioni  piu'
specifiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).