Art. 12. 
   1. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto  si
applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile  1962,  n.  283
modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e al decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7
agosto 1986, n. 462.