Art. 13. 1. Gli aromi prodotti in conformita' alle disposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, possono essere commercializzati per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora gli aromi di cui al comma 1 siano destinati al consumatore finale la commercializzazione e' consentita fino al 31 dicembre 1993. 3. I prodotti alimentari fabbricati entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto con gli aromi di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino al loro completo smaltimento.