Art. 13. 
   1. Gli aromi prodotti in conformita' alle disposizioni del decreto
ministeriale 31 marzo 1965,  modificato  da  ultimo  con  il  decreto
ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, possono essere  commercializzati
per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
   2. Qualora gli  aromi  di  cui  al  comma  1  siano  destinati  al
consumatore finale la commercializzazione e' consentita  fino  al  31
dicembre 1993. 
   3. I prodotti alimentari fabbricati entro dodici mesi  dalla  data
dell'entrata in vigore del presente decreto con gli aromi di  cui  al
comma  1  possono  essere  commercializzati  fino  al  loro  completo
smaltimento.