Art. 14. 
                           S a n z i o n i 
   1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   piu'   grave   reato,   i
contravventori alle disposizioni degli articoli 3, commi 1 e 2; 4; 5; 
6, commi 1, 2 e 3; 7 sono puniti con l'arresto sino ad un anno e  con
l'ammenda da lire sessantamila a lire sessanta milioni. 
   2. I contravventori alle disposizioni degli articoli 8  e  9  sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e
cinquecentomila a lire nove milioni. 
   3. I contravventori alle disposizioni dell'art. 10, commi 2  e  3,
sono puniti con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un
milione a lire cinque milioni. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  BODRATO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI