Art. 3. Additivi, diluenti e solventi degli aromi 1. Gli aromi possono contenere prodotti alimentari e possono essere addizionati con gli additivi, i diluenti ed i solventi indicati nell'allegato I, alle condizioni e con le limitazioni stabilite nell'allegato stesso. 2. Gli additivi, i diluenti ed i solventi di cui al comma 1 devono rispondere alle caratteristiche di purezza stabilite nei decreti ministeriali emanati dal Ministero della sanita' ai sensi degli articoli 5, primo comma, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e, ove manchino, a quelle fissate dalla Farmacopea ufficiale.