Art. 5. Requisiti generali e specifici di purezza 1. Gli aromi non devono contenere: a) elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolosa per la salute umana; b) piombo, mercurio ed arsenico in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II. 2. Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.