Art. 5. 
              Requisiti generali e specifici di purezza 
   1. Gli aromi non devono contenere: 
     a)  elementi  o   sostanze   in   quantita'   tossicologicamente
pericolosa per la salute umana; 
     b) piombo, mercurio ed arsenico in quantita' superiori ai valori
riportati nell'allegato II. 
   2. Gli aromi di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  devono
possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.