Art. 6. 
                        L i m i t a z i o n i 
   1. L'impiego degli aromi non  deve  comportare  la  presenza,  nei
prodotti   alimentari   immessi   in   commercio,   delle    sostanze
indesiderabili che figurano nell'allegato IV in quantita' superiori a
quelle stabilite nell'allegato stesso. 
   2. L'impiego degli aromi e di  altri  ingredienti  alimentari  che
hanno proprieta' aromatizzanti non deve comportare la presenza  delle
sostanze che figurano nell'allegato V in quantita' superiori a quelle
stabilite nell'allegato stesso. 
   3. L'impiego delle sostanze aromatizzanti  indicate  nell'allegato
VI, e' assoggettato alle limitazioni stabilite nell'allegato stesso. 
   4.  Per  i  prodotti  alimentari  per  i  quali  specifiche  norme
prevedono l'aromatizzazione con soli aromi  naturali,  e'  consentito
l'impiego anche delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma
1, lettera b), numero 2), fatto salvo quanto previsto dal Regolamento
CEE n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio  1989  che  stabilisce  le
regole generali relative alla definizione, alla designazione  e  alla
presentazione delle bevande spiritose nonche' dal Regolamento CEE  n.
1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 relativo  alla  definizione,
designazione e presentazione dei  vini  aromatizzati,  delle  bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati  di  prodotti
vitivinicoli.