Art. 6. L i m i t a z i o n i 1. L'impiego degli aromi non deve comportare la presenza, nei prodotti alimentari immessi in commercio, delle sostanze indesiderabili che figurano nell'allegato IV in quantita' superiori a quelle stabilite nell'allegato stesso. 2. L'impiego degli aromi e di altri ingredienti alimentari che hanno proprieta' aromatizzanti non deve comportare la presenza delle sostanze che figurano nell'allegato V in quantita' superiori a quelle stabilite nell'allegato stesso. 3. L'impiego delle sostanze aromatizzanti indicate nell'allegato VI, e' assoggettato alle limitazioni stabilite nell'allegato stesso. 4. Per i prodotti alimentari per i quali specifiche norme prevedono l'aromatizzazione con soli aromi naturali, e' consentito l'impiego anche delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2), fatto salvo quanto previsto dal Regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose nonche' dal Regolamento CEE n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 relativo alla definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.