Art. 7. 
                      Aromatizzanti artificiali 
   1. Per l'aromatizzazione degli alimenti  e'  consentito  impiegare
gli  aromatizzanti  artificiali  riportati  nell'allegato  VII,  alle
condizioni stabilite nell'allegato stesso. 
   2.  Gli  aromatizzanti  artificiali  di  cui  al  comma  1  devono
rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato VIII.