Art. 8 
    Etichettatura degli aromi non destinati al consumatore finale 
   1. Gli aromi non destinati ad essere venduti al consumatore finale
devono riportare sulla  confezione  o  sul  contenitore  le  seguenti
indicazioni: 
     a) il nome o la ragione sociale o il  marchio  depositato  e  la
sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito
nella Comunita' europea: 
     b)  la  denominazione  aroma  oppure  una   denominazione   piu'
specifica o una descrizione dell'aroma; 
     c) la menzione per "prodotti alimentari", oppure un  riferimento
piu' specifico al prodotto alimentare cui l'aroma e' destinato; 
     d)  l'enumerazione  in  ordine   ponderale   decrescente   delle
categorie  delle  sostanze   aromatizzanti   e   delle   preparazioni
aromatiche presenti secondo la seguente classificazione: 
     1) aromatizzanti naturali, per le sostanze  aromatizzanti  defi-
nite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1); 
     2) aromatizzanti identici a quelli  naturali,  per  le  sostanze
aromatizzanti definite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2); 
     3) aromatizzanti artificiali, per sostanze  aromatizzanti  defi-
nite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 3); 
     4)  preparazioni  aromatiche,  per  le   preparazioni   definite
all'art. 2, comma 1, lettera c); 
     5) aromatizzanti  di  trasformazione,  per  gli  aromi  definiti
all'art. 2, comma 1, lettera d); 
     6)  aromatizzanti  di  affumicatura,  per  gli  aromi   definiti
all'art. 2, comma 1, lettera e); 
     e) nel caso di miscele di aromi con gli additivi, i diluenti  ed
i solventi di cui all'art.  3,  comma  1,  l'enumerazione  in  ordine
ponderale decrescente nella miscela: 
     1) delle categorie degli aromi secondo la classificazione di cui
alla lettera d); 
     2) dei nomi di  ciascun  additivo,  diluente  e  solvente  o  il
relativo numero di indentificazione "CEE"; 
     f) l'indicazione della quantita' massima di ciascun componente o
gruppo di componenti, comprese le sostanze di cui all'art.  3,  primo
comma, oggetto di limitazione quantitativa in un prodotto  alimentare
o  un'adeguata  informazione   che   consenta   all'utilizzatore   di
rispettare le limitazioni stesse; 
     g) il lotto di fabbricazione ovvero un'indicazione che  consenta
di individuare la partita; 
     h) la quantita' nominale. 
   2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione  che  abbia
lo stesso significato, puo' essere usato soltanto per  gli  aromi  la
cui componente  aromatizzante  contenga  esclusivamente  le  sostanze
aromatizzanti definite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero  1)  e
le preparazioni aromatiche definite nell'art. 2, comma 1, lettera c),
o entrambe. 
   3.  Se  la  denominazione  di  vendita  dell'aroma   contiene   un
riferimento ad un prodotto alimentare o ad una  fonte  di  aromi,  il
termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia lo  stesso
significato puo' essere usato soltanto se la componente aromatizzante
sia  stata  ottenuta  mediante   procedimenti   fisici   o   mediante
procedimenti enzimatici  o  microbiologici  o  mediante  procedimenti
tradizionali di preparazione dei  prodotti  alimentari  unicamente  o
quasi unicamente a partire  dall'alimento  o  dalla  fonte  di  aromi
considerati. 
   4. In deroga al comma 1, le indicazioni di cui alle lettere  d)  ,
e) ed f) dello stesso comma possono figurare soltanto su un documento
relativo al prodotto, il  quale  deve  accompagnare  o  precedere  la
consegna, a condizione che l'indicazione  "per  la  fabbricazione  di
prodotti  alimentari  e  non  destinato  al  dettaglio"  sia  apposta
visibilmente sull'imballaggio  o  sul  contenitore  del  prodotto  in
questione. 
   5. Le miscele di aromi e di additivi  di  cui  all'art.  4  devono
altresi'  riportare  la  dizione:  "da  utilizzare   esclusivamente",
seguita  dalla  denominazione  degli  alimenti  cui  la  miscela   e'
destinata. 
   6. Le indicazioni devono essere riportate  in  lingua  italiana  a
meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti garantita; 
dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue. 
   7. Le indicazioni devono essere facilmente  visibili,  chiaramente
leggibili ed indelebili.