Art. 9. 
      Etichettatura degli aromi destinati al consumatore finale 
   1. Gli aromi destinati ad essere  venduti  al  consumatore  finale
devono riportare sulla  confezione  o  sul  contenitore  le  seguenti
indicazioni: 
     a) il termine "aroma" o una denominazione piu' specifica  o  una
descrizione dell'aroma; 
     b) la menzione "per prodotti alimentari", oppure un  riferimento
piu' specifico al prodotto alimentare cui l'aroma e' destinato; 
     c) il termine minimo di conservazione; 
     d)   le   condizioni   particolari   di   conservazione   e   di
utilizzazione; 
     e) le istruzioni  per  l'uso,  qualora  la  loro  omissione  non
consenta l'uso appropriato dell'aroma; 
     f) la quantita' netta; 
     g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o  del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita'; 
     h) una indicazione che consenta di identificare il lotto; 
     i) nel caso di una  miscela  di  uno  o  piu'  aromi  con  altre
sostanze  l'enumerazione  in  ordine  ponderale   decrescente   nella
miscela: 
     1) dell'aroma o degli aromi  in  questione,  conformemente  alla
lettera a); 
     2) dei nomi di ciascuna sostanza  o  materia  o  del  numero  di
identificazione CEE. 
   2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione  che  abbia
un significato ragionevolmente equivalente puo' essere usato soltanto
per gli aromi la cui componente aromatizzante contenga esclusivamente
le sostanze aromatizzanti quali definite all'art. 2, comma 1, lettera
b), numero 1), o le preparazioni aromatizzanti definite  all'art.  2,
comma 1, lettera c), o entrambe. 
   3.  Se  la  denominazione  di  vendita  dell'aroma   contiene   un
riferimento ad un prodotto alimentare o ad una  fonte  di  aromi,  il
termine  "naturale"  o  qualsiasi  altra  espressione  che  abbia  un
significato sensibilmente equivalente puo' essere usato  soltanto  se
la componente aromatizzante sia  stata  ottenuta  mediante  opportuni
processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure mediante processi
tradizionali di preparazione dei  prodotti  alimentari  unicamente  o
quasi unicamente a partire  dall'alimento  o  dalla  fonte  di  aromi
considerati. 
   4. Le indicazioni devono  essere  riportate  in  lingua  italiana;
dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue. 
   5. Le indicazioni devono essere facilmente  visibili,  chiaramente
leggibili ed indelebili.