Art. 9. Etichettatura degli aromi destinati al consumatore finale 1. Gli aromi destinati ad essere venduti al consumatore finale devono riportare sulla confezione o sul contenitore le seguenti indicazioni: a) il termine "aroma" o una denominazione piu' specifica o una descrizione dell'aroma; b) la menzione "per prodotti alimentari", oppure un riferimento piu' specifico al prodotto alimentare cui l'aroma e' destinato; c) il termine minimo di conservazione; d) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione; e) le istruzioni per l'uso, qualora la loro omissione non consenta l'uso appropriato dell'aroma; f) la quantita' netta; g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita'; h) una indicazione che consenta di identificare il lotto; i) nel caso di una miscela di uno o piu' aromi con altre sostanze l'enumerazione in ordine ponderale decrescente nella miscela: 1) dell'aroma o degli aromi in questione, conformemente alla lettera a); 2) dei nomi di ciascuna sostanza o materia o del numero di identificazione CEE. 2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia un significato ragionevolmente equivalente puo' essere usato soltanto per gli aromi la cui componente aromatizzante contenga esclusivamente le sostanze aromatizzanti quali definite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1), o le preparazioni aromatizzanti definite all'art. 2, comma 1, lettera c), o entrambe. 3. Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia un significato sensibilmente equivalente puo' essere usato soltanto se la componente aromatizzante sia stata ottenuta mediante opportuni processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure mediante processi tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi unicamente a partire dall'alimento o dalla fonte di aromi considerati. 4. Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue. 5. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.