Art. 10. 
Importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti
                              alla CEE 
   1.  Fermo  restando  le  disposizioni  comunitarie  relative  alle
condizioni per l'importazione di determinati prodotti,  gli  alimenti
surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE sono ammessi
all'importazione  nel  territorio  nazionale  solo  se  presentano  i
seguenti requisiti: 
      a) siano prodotti secondo normative equivalenti  a  quelle  del
presente decreto; 
      b) siano stati prodotti  in  stabilimenti  riconosciuti  idonei
dalle competenti autorita' nazionali ed inclusi in elenchi  ufficiali
notificati dalle autorita' del Paese interessato.