Art. 10. Importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE 1. Fermo restando le disposizioni comunitarie relative alle condizioni per l'importazione di determinati prodotti, gli alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE sono ammessi all'importazione nel territorio nazionale solo se presentano i seguenti requisiti: a) siano prodotti secondo normative equivalenti a quelle del presente decreto; b) siano stati prodotti in stabilimenti riconosciuti idonei dalle competenti autorita' nazionali ed inclusi in elenchi ufficiali notificati dalle autorita' del Paese interessato.