Art. 11. Trasporti ed apparecchiature frigorifere nella fase di vendita 1. I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti surgelati e gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita di tali prodotti devono essere muniti dei necessari dispositivi intesi a garantire il mantenimento della temperatura nei termini previsti dal presente decreto. 2. L'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, e' cosi' sostituito: "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanita' sono stabilite le disposizioni da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati nonche' le caratteristiche richieste per gli armadi ed i banchi frigoriferi destinati alla conservazione ed alla vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto si applica la normativa vigente.".