Art. 11.
   Trasporti ed apparecchiature frigorifere nella fase di vendita
   1. I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli  alimenti
surgelati e gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita di
tali prodotti devono essere muniti dei necessari dispositivi intesi a
garantire  il mantenimento della temperatura nei termini previsti dal
presente decreto.
   2. L'art.  4  della  legge  27  gennaio  1968,  n.  32,  e'  cosi'
sostituito:
    "Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto  con  il  Ministro  della  sanita'  sono
stabilite  le  disposizioni da osservare nel trasporto degli alimenti
surgelati nonche' le caratteristiche richieste per gli  armadi  ed  i
banchi frigoriferi destinati alla conservazione ed alla vendita degli
alimenti  surgelati. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
decreto si applica la normativa vigente.".