Art. 12.
                Metodo di controllo delle temperature
   1. Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature  e  le
modalita' di prelevamento dei campioni sono determinati in attuazione
di  disposizioni  comunitarie  in  materia,  con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro della sanita'.