Art. 14. 1. L'art. 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione amministrativa e' concessa per l'unica voce alimenti surgelati". 2. Gli alimenti surgelati non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere posti in vendita fino al 30 giugno 1992. 3. E' abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con il presente decreto.