Art. 14.
   1. L'art. 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, e' sostituito  dal
seguente:
    "L'autorizzazione  amministrativa  e'  concessa  per l'unica voce
alimenti surgelati".
   2. Gli alimenti  surgelati  non  conformi  alle  disposizioni  del
presente  decreto  possono  essere posti in vendita fino al 30 giugno
1992.
   3. E' abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto  con
il presente decreto.