Art. 15. S a n z i o n i 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni previste dall'art. 3 e 6, comma 1, sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 60 mila a lire 60 milioni. 2. Si applicano agli additivi impiegati ai sensi dell'art. 3 nella produzione di alimenti surgelati, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e suc- cessive modifiche ed integrazioni. 3. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8 e 9 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni alle disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 11, commi 1 e 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 5. L'infrazione al disposto degli articoli 5, 6, commi 2 e 5, 10, comma 2, e 14, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DE LORENZO, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: MARTELLI