Art. 2.
                             Definizione
   1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari:
      a) sottoposti ad un processo speciale  di  congelamento,  detto
"surgelazione", che permette di superare con la rapidita' necessaria,
in  funzione  della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione
massima e di mantenere la temperatura del prodotto in  tutti  i  suoi
punti,  dopo  la  stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori
pari o inferiori a - 18› C;
      b) commercializzati come tali.