Art. 2. Definizione 1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari: a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto "surgelazione", che permette di superare con la rapidita' necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a - 18 C; b) commercializzati come tali.