Art. 3.
                            Materie prime
   1.  Le  materie  prime  destinate  alla  produzione  di   alimenti
surgelati  devono  essere  sane,  in  buone  condizioni igieniche, di
adeguata qualita' merceologica e devono avere il necessario grado  di
freschezza.
   2.  La  preparazione  dei  prodotti da surgelare e l'operazione di
surgelazione  devono  essere  effettuate   senza   indugio   mediante
attrezzature  tecniche  tali  da  contenere  al  minimo  le modifiche
chimiche, biochimiche e microbiologiche.
   3. Le materie prime utilizzate  nella  produzione  degli  alimenti
surgelati   composti  possono  essere  sottoposte  ad  un  precedente
trattamento  di  conservazione  e  contenere  additivi   nei   limiti
stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5,
lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
   4.   Nella   produzione   degli  alimenti  surgelati  composti  e'
consentita l'aggiunta di additivi, ivi compresi gli antiossidanti con
esclusione  degli  additivi  conservanti,  nelle  quantita'   massime
stabilite,  per  i corrispondenti prodotti non surgelati, dai decreti
ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g) e 22 della
legge 30 aprile 1962, n. 283.