Art. 3. Materie prime 1. Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualita' merceologica e devono avere il necessario grado di freschezza. 2. La preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelazione devono essere effettuate senza indugio mediante attrezzature tecniche tali da contenere al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche. 3. Le materie prime utilizzate nella produzione degli alimenti surgelati composti possono essere sottoposte ad un precedente trattamento di conservazione e contenere additivi nei limiti stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 4. Nella produzione degli alimenti surgelati composti e' consentita l'aggiunta di additivi, ivi compresi gli antiossidanti con esclusione degli additivi conservanti, nelle quantita' massime stabilite, per i corrispondenti prodotti non surgelati, dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.