Art. 4. Temperature 1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a - 18 C. 2. Sono tuttavia tollerate: a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3 C della temperatura del prodotto; b) durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3 C.