Art. 5. Mezzi criogeni 1. I mezzi criogeni che possono essere usati per contatto diretto con gli alimenti da surgelare sono: a) aria; b) azoto; c) anidride carbonica. 2. I criteri di purezza dei mezzi criogeni sono stabiliti con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', in attuazione di disposizioni comunitarie.