Art. 5.
                           Mezzi criogeni
   1. I mezzi criogeni che possono essere usati per contatto  diretto
con gli alimenti da surgelare sono:
      a) aria;
      b) azoto;
      c) anidride carbonica.
   2.  I  criteri  di  purezza  dei mezzi criogeni sono stabiliti con
decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita', in attuazione di disposizioni comunitarie.