Art. 7.
  Confezionamento degli alimenti surgelati destinati al consumatore
   1. Gli alimenti surgelati destinati al consumatore  devono  essere
venduti   in  confezioni  originali  chiuse  dal  fabbricante  o  dal
confezionatore e preparate  con  materiale  idoneo  a  proteggere  il
prodotto  dalle  contaminazioni  microbiche o di altro genere e dalla
disidratazione.
   2. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  agli
alimenti surgelati destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle mense
ed altre collettivita' analoghe.