Art. 8.
   Etichettatura degli alimenti surgelati destinati al consumatore
   1. Fermo restando le disposizioni in materia di etichettatura  dei
prodotti  alimentari,  le stesse si applicano agli alimenti surgelati
con le seguenti modalita' e integrazioni:
      a)  la  denominazione  di  vendita,  completata   dal   termine
"surgelato";
      b)   il   termine  minimo  di  conservazione  completato  dalla
indicazione del periodo in cui il  prodotto  puo'  essere  conservato
presso il consumatore;
      c)  le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo
l'acquisto  completate  dalla  indicazione   della   temperatura   di
conservazione o dell'attrezzatura richiesta per la conservazione;
      d) l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve
essere ricongelato e le eventuali istruzioni per l'uso;
      e) l'indicazione del lotto.
   2.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
alimenti surgelati destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense
ed altre collettivita' analoghe.