Art. 9. Etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore 1. L'etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore, ne' ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e collettivita' analoghe, comporta le seguenti diciture: a) la denominazione di vendita completata dal termine "surgelato"; b) la qualita' netta espressa in unita' di massa; c) l'indicazione del lotto; d) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore oppure di un venditore stabilito all'interno della Comunita' europea. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul contenitore o sulla confezione, o su un'etichetta appostavi.