Art. 9.
 Etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore
   1. L'etichettatura  degli  alimenti  surgelati  non  destinati  al
consumatore,   ne'   ai  ristoranti,  agli  ospedali,  alle  mense  e
collettivita' analoghe, comporta le seguenti diciture:
      a)  la  denominazione  di  vendita   completata   dal   termine
"surgelato";
      b) la qualita' netta espressa in unita' di massa;
      c) l'indicazione del lotto;
      d)  il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del
confezionatore oppure di un  venditore  stabilito  all'interno  della
Comunita' europea.
   2.  Le  indicazioni  di  cui  al  comma 1 possono essere riportate
sull'imballaggio  o  sul  contenitore  o  sulla  confezione,   o   su
un'etichetta appostavi.