Art. 10. 
                    Produzione e confezionamento 
   1. La produzione e il confezionamento dei prodotti di cui all'art.
1 deve essere effettuata in  stabilimenti  autorizzati  dal  Ministro
della sanita'. 
   2. L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e'  rilasciata  previa
verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e  dei
requisiti  tecnici  prescritti  dal  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 27 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni e  della
disponibilita'  di  un  idoneo  laboratorio  per  il  controllo   dei
prodotti. 
   3. L'accertamento delle condizioni dei requisiti di cui al comma 2
e' effettuato dal Ministero della sanita' con  la  collaborazione  di
esperti dell'Istituto superiore di sanita'. 
   4. L'autorizzazione di cui al comma 1  viene  sospesa  o  revocata
quando  vengono  meno  i  presupposti  che  ne  hanno  consentito  il
rilascio. 
   5.  Gli  stabilimenti  di  produzione  e  di  confezionamento  dei
prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai  sensi
del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in
chimica e tecnologia farmaceutica, in  farmacia,  in  medicina  o  in
scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del  controllo  di
qualita' di tutte le fasi del processo produttivo. 
   6. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  l'elenco  degli  stabilimenti
autorizzati alla produzione  ed  al  confezionamento  degli  alimenti
destinati ad una alimentazione  particolare,  indicando  per  ciascun
stabilimento la tipologia di produzione. 
   7. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  gli  stabilimenti  gia'  riconosciuti  idonei  alla
produzione ed al  confezionamento  dei  prodotti  dietetici  e  degli
alimenti per la prima infanzia comunicano al Ministero della  sanita'
le tipologie delle relative produzioni, per l'inserimento nell'elenco
di cui al comma 6. 
   8. La stessa comunicazione di cui  al  comma  6  viene  effettuata
altresi'    nello    stesso    termine    all'autorita'     sanitaria
territorialmente competente. 
   9. Gli stabilimenti che adempiono  alla  prescrizione  di  cui  al
comma  7  sono  autorizzati  a  proseguire  la   produzione   ed   il
confezionamento dei prodotti per  i  quali  sono  stati  riconosciuti
idonei. 
   10. La mancata comunicazione,  di  cui  al  comma  7  comporta  la
decadenza delle autorizzazioni alla produzione ed al  confezionamento
degli alimenti destinati  ad  una  alimentazione  particolare,  fermo
restando  la  facolta'  di   presentare   istanza   per   una   nuova
autorizzazione. 
   11. Il Ministro della sanita' con proprio decreto  puo'  prevedere
altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma 5.