Art. 12 
                               Tariffe 
 
  1. Le spese relative alle  prestazioni  rese  dal  Ministero  della
sanita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 8  e
10 sono a  carico  del  fabbricante  o  dell'importatore  secondo  le
tariffe stabilite con il decreto ministeriale  14  febbraio  1991,  e
successivi aggiornamenti.