Art. 16. 
                          Norme transitorie 
   1. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto   le   imprese   titolari   di   provvedimenti   di
autorizzazione di alimenti per la prima infanzia o prodotti dietetici
trasmettono  al  Ministero  della  sanita'  una  domanda   contenente
l'elenco  dei  prodotti  per  i  quali  richiedono  il   mantenimento
dell'autorizzazione in quanto appartenenti ad uno dei gruppi  di  cui
all'allegato 1. 
   2. La domanda di cui al comma 1 deve altresi'  contenere  l'elenco
dei prodotti gia' autorizzati, che non fanno parte dei gruppi di  cui
all'allegato 1 e che si prevede siano commercializzati  al  di  fuori
del regime autorizzatorio di cui all'art. 8. 
   3.  Il  Ministero  della  sanita',  al  termine  dell'istruttoria,
pubblica nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  per
ciascuno dei gruppi di cui all'allegato 1, l'elenco dei prodotti  per
i quali viene confermata l'autorizzazione. 
   4. Per i prodotti non inclusi nell'elenco di cui  al  comma  3  la
domanda di cui ai commi 1 e 2 produce gli effetti di cui all'art. 7. 
   5. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate  ai  prodotti  non
inclusi negli elenchi di cui  al  comma  3  decadono  dalle  date  di
pubblicazione degli elenchi stessi. 
   6.  E'  consentita,  per  un  anno  a  decorrere  dalla  data   di
pubblicazione degli elenchi di cui al comma 2 l'utilizzazione in sede
di produzione di materiali di confezionamento conformi alla normativa
vigente. 
   7.  E'  consentita  altresi'  la   vendita   dei   prodotti   sino
all'esaurimento delle scorte giacenti alla data di entrata in  vigore
del presente decreto e di quelli di cui al comma 6. 
   8. Fino all'emanazione di disposizioni specifiche  in  materia  di
additivi edulcoranti, ai sensi degli articoli 5,  lettera  g),  e  22
della legge 30 aprile 1962,  n.  283,  i  prodotti  alimentari  e  le
bevande che li contengono sono assoggettati  alla  procedura  di  cui
all'art. 7 del presente decreto.