Art. 3. 
                      Alimenti di uso corrente 
   1. Nell'etichettatura, presentazione e  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari destinati al consumo corrente e' vietato impiegare: 
      a) la qualifica "dietetico" o  "di  regime"  sia  da  sola  che
insieme ad altri termini; 
      b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione  che  possa
far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui all'art. 1. 
   2. Il Ministro della sanita', con decreto da adottarsi di concerto
con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
indica,  in  attuazione  di  disposizioni  comunitarie,  i   prodotti
alimentari  di  consumo  corrente   adatti   ad   una   alimentazione
particolare per il quali e' consentito menzionare tali  proprieta'  e
le relative modalita' di indicazione.