Art. 4. 
                            Etichettatura 
   1.  I  prodotti  alimentari  di  cui  all'art.  1,  destinati   al
consumatore  finale  devono  riportare  in  lingua   italiana   sulle
confezioni le seguenti indicazioni: 
      a) la denominazione di vendita, accompagnata dalla  indicazione
delle caratteristiche nutrizionali particolari; per i prodotti di cui
all'art. 1, comma 2, lettera c) la denominazione di vendita e' invece
accompagnata dall'indicazione della loro destinazione; 
      b) l'elenco degli ingredienti; 
      c) gli elementi particolari della  composizione  qualitativa  e
quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscano
al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari; 
      d) il quantitativo netto; 
      e) il termine minimo di conservazione; 
      f) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia
necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in  funzione  della
natura del prodotto; 
      g) le istruzioni  per  l'uso,  quando  la  loro  omissione  non
consente all'acquirente di  fare  un  uso  appropriato  del  prodotto
alimentare; 
      h) il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 gr o  100  ml
di prodotto commercializzato o per quantita' proposta da consumare se
il prodotto e' cosi' presentato; 
      i) l'indicazione in kilocalorie (kcal) o in kilojoules (kj) del
valore energetico per 100 g o 100 ml di prodotto e, se il prodotto e'
cosi'  presentato,  per  quantita'  proposta   da   consumare.   Tale
indicazione puo' essere sostituita dalle  dizioni  valore  energetico
inferiore a 50 kj (12  kcal)  per  100  g  ovvero  valore  energetico
inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 ml quando  il  prodotto  contenga
dei valori energetici inferiori a 50 kj (12 kcal); 
      l) il nome o la ragione sociale o il marchio  depositato  e  la
sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito
nella comunita' europea; 
      m)  la  sede  dello  stabilimento   di   fabbricazione   o   di
confezionamento per i prodotti fabbricati o  confezionati  in  Italia
per la vendita sul territorio nazionale; 
      n) il luogo di origine o di provenienza qualora l'omissione  di
tale indicazione possa indurre in errore il consumatore finale  circa
l'origine e la provenienza effettiva del prodotto alimentare. 
   2. Per i prodotti di cui all'allegato  1  sulla  confezione  vanno
riportati anche la composizione analitica centesimale e  gli  estremi
del provvedimento di autorizzazione. 
   3. Sulla confezione dei prodotti alimentari  di  cui  all'art.  1,
comma  2,  lettere  a)  e  b)  puo'  essere  riportata  l'indicazione
"dietetico" o "di regime".