Art. 6. Divieti ed informazione 1. L'etichettatura e le modalita' impiegate per la sua realizzazione, nonche' la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari di cui all'art. 1 non devono attribuire proprieta' atte a prevenire, curare o guarire malattie ne' accennare a tali proprieta'. 2. E' consentita la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia. 3. Il Ministro della sanita', con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i casi in cui sono consentite deroghe al comma 1.