Art. 8 Autorizzazione e controlli 1. La produzione e l'importazione a scopo di vendita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, appartenenti ai gruppi di cui all'allegato 1 e' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero della sanita', fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 9. 2. Fermo restando l'obbligo dell'impresa, a partire dal momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione, di predisporre e di tenere a disposizione del Ministero della sanita' i campioni dei prodotti di cui al comma 1, le imprese stesse, entro tre mesi dall'inizio della produzione, inviano all'Istituto superiore di sanita' un campione rappresentativo del prodotto. 3. L'Istituto superiore di sanita' informa il Ministero della sanita' dei risultati dei controlli analitici. 4. I laboratori dei servizi di igiene pubblica delle unita' sanitarie locali realizzano, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanita', un apposito programma di vigilanza annuale sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare, fabbricati in Italia o all'estero, i cui risultati sono riportati nella relazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1986, n. 462.