Art. 8 
                     Autorizzazione e controlli 
 
  1. La produzione e l'importazione a scopo di vendita  dei  prodotti
destinati ad una alimentazione particolare, appartenenti ai gruppi di
cui all'allegato  1  e'  soggetta  ad  autorizzazione  da  parte  del
Ministero della sanita',  fino  all'entrata  in  vigore  dei  decreti
ministeriali di cui all'art. 9. 
  2. Fermo restando l'obbligo dell'impresa,  a  partire  dal  momento
della presentazione dell'istanza di autorizzazione, di predisporre  e
di tenere a disposizione del Ministero della sanita' i  campioni  dei
prodotti di cui al  comma  1,  le  imprese  stesse,  entro  tre  mesi
dall'inizio  della  produzione,  inviano  all'Istituto  superiore  di
sanita' un campione rappresentativo del prodotto. 
  3. L'Istituto superiore  di  sanita'  informa  il  Ministero  della
sanita' dei risultati dei controlli analitici. 
  4. I  laboratori  dei  servizi  di  igiene  pubblica  delle  unita'
sanitarie  locali  realizzano,  con  il  coordinamento  dell'Istituto
superiore di sanita', un apposito programma di vigilanza annuale  sui
prodotti destinati ad una alimentazione  particolare,  fabbricati  in
Italia o all'estero, i cui risultati sono riportati  nella  relazione
di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1986, n. 462.