Art. 5. Dopo l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - Sono esentati dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo precedente ed all'art. 27, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le societa' e gli enti del gruppo facenti capo ad una societa' o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.".