Art. 5.
  Dopo  l'art.  9  della  legge 4 giugno 1985, n. 281, e' inserito il
seguente:
  "Art.  9-bis.  -  Sono  esentati  dall'obbligo  di  effettuare   le
comunicazioni di cui all'articolo precedente ed all'art. 27, comma 3,
della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287, le societa' e gli enti del
gruppo facenti capo  ad  una  societa'  o  ad  un  ente  tenuti  alla
redazione  di  un  bilancio  consolidato, qualora questi ultimi, o la
persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le  comunicazioni
medesime.".