Art. 6. 1. Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dal precedente art. 1 all'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, e dal precedente art. 4 all'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, devono essere eseguite entro novanta giorni dalla data suddetta. Tali comunicazioni non sono dovute qualora la percentuale di partecipazione non sia mutata rispetto alle ultime comunicazioni effettuate. 2. Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la pubblicazione di cui al comma settimo dell'art. 5- bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come sostituito dal precedente art. 2 deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data suddetta.