Art. 6.
  1.  Per  le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, le comunicazioni da  effettuare  in
base alle innovazioni introdotte dal precedente art. 1 all'art. 5 del
decreto-legge  8 aprile 1974, n. 95, e dal precedente art. 4 all'art.
9 della legge 4 giugno 1985, n. 281,  devono  essere  eseguite  entro
novanta  giorni  dalla  data  suddetta.  Tali  comunicazioni non sono
dovute qualora  la  percentuale  di  partecipazione  non  sia  mutata
rispetto alle ultime comunicazioni effettuate.
  2.  Per  le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo la pubblicazione  di  cui  al  comma
settimo dell'art. 5- bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come
sostituito  dal  precedente  art.  2  deve  essere  effettuata  entro
centoventi giorni dalla data suddetta.