Art. 7.
  1.  All'art.  9,  comma  1,  della  legge 9 gennaio 1991, n. 20, le
parole "entro dieci  giorni"  sono  sostituite  dalle  parole  "entro
trenta giorni".
  2.  All'art.  9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo il comma 1,
e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Sono esentate dall'obbligo di effettuare  le  comunicazioni
di  cui  al  precedente  comma  1  la  societa' e gli enti del gruppo
facente capo ad una societa' o ad un ente tenuti alla redazione di un
bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica  che
li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.".
  3.  All'art.  9  della  legge  9 gennaio 1991, n. 20, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
  "2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui  al  comma  1  per
capitale  dell'impresa  o  dell'ente  si  intende quello sottoscritto
rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini
la partecipazione e' determinata senza tenere conto  delle  azioni  o
quote  prive  del  diritto di voto.  Sempre agli stessi fini si tiene
conto anche:
    a) delle azioni o quote possedute indirettamente da  una  persona
fisica  o  giuridica  per  il  tramite  di  societa' controllate o di
societa' fiduciarie o per interposta persona;
    b) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente,
a titolo di pegno o di usufrutto sempreche' i diritti di voto ad esse
inerenti spettino a creditore pignoratizio o all'usufruttuario;
    c) delle azioni o quote possedute, direttamente o  indirettamente
a  titolo  di  deposito,  qualora  il  depositario  possa  esercitare
discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerente;
    d) delle azioni o quote oggetto di  contratto  di  riporto  delle
quali  si  tiene  conto,  direttamente  o  indirettamente,  tanto nei
confronti del riportato che del riportatore.".
  4. All'art. 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, il  comma  2  e'
sostituito come segue:
  "2.  Ai  fini  della  presente  legge  una  societa'  si  considera
controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile.  Sono
in  ogni  caso  considerate  controllate  le societa' in cui un altro
soggetto, in base ad accordi con altri soci,  controlla  da  solo  la
maggioranza  dei  diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o
revocare la maggioranza degli amministratori.  Costituisce  sindacato
di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto.
Ogni  accordo  che  regola  l'esercizio  del  voto deve essere, entro
quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ROMITA,     Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  DE  MICHELIS, Ministro degli affari
                                  esteri
                                  MARTELLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI