Art. 2. 
  1. Chiunque, in violazione  di  quanto  previsto  dal  decreto  del
Ministro del commercio con l'estero del  31  dicembre  1983,  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  importa,  esporta  o  riesporta,   sotto
qualsiasi regime doganale, vende, espone  per  la  vendita,  detiene,
trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli  animali
selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati,  indicati
nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2,  del
citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive  modificazioni,  e'
punito con le seguenti sanzioni: 
    a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire
duecentocinquanta milioni; 
    b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno  e  ammenda
da lire dieci milioni  a  quattro  volte  il  valore  degli  animali,
piante, loro parti o  prodotti  derivati  oggetto  della  violazione;
inoltre,  se  trattasi  di  impresa  commerciale,  sospensione  della
licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.