Art. 2.
1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del
Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, di cui
all'articolo 1, comma 1, importa, esporta o riesporta, sotto
qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene,
trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali
selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati
nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del
citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, e'
punito con le seguenti sanzioni:
a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire
duecentocinquanta milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno e ammenda
da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali,
piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione;
inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della
licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.