Art. 2. 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, di cui all'articolo 1, comma 1, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni: a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire duecentocinquanta milioni; b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno e ammenda da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.