Art. 6. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica, nonche' di specie che subiscono un elevato tasso di mortalita' durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, stabilisce l'elenco dei mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalita' durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica sono tenuti a farne denuncia al prefetto entro novanta giorni. Con provvedimento motivato il prefetto puo' autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti esemplari, previa verifica della idoneita' delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumita' pubblica. 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 1. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari e delfinari dichiarati idonei dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, ai quali e' consentita la detenzione degli esemplari di cui al comma 1. 6. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneita' di cui ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli animali.