Art. 6. 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge  27  dicembre  1977,  n.
968, e' vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari  vivi  di
mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per  la
salute e l'incolumita' pubblica, nonche' di specie che  subiscono  un
elevato tasso di mortalita' durante il trasporto o durante la cattura
nei luoghi di origine. 
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge,  il  Ministro  dell'ambiente,  con  proprio  decreto,
stabilisce l'elenco dei mammiferi e  rettili  selvatici  che  possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica  e  quello
delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalita' durante  il
trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine. 
  3. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1  dell'articolo  5,
coloro che alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono
costituire pericolo per  la  salute  e  l'incolumita'  pubblica  sono
tenuti a  farne  denuncia  al  prefetto  entro  novanta  giorni.  Con
provvedimento motivato il prefetto puo' autorizzare in via temporanea
la detenzione dei suddetti esemplari, previa verifica della idoneita'
delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli  animali
e la salute e l'incolumita' pubblica. 
  4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi  1  e  3
del presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 1. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non  si  applicano  nei
confronti dei giardini  zoologici,  acquari  e  delfinari  dichiarati
idonei dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, ai quali
e' consentita la detenzione degli esemplari di cui al comma 1. 
  6. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneita' di cui
ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli
animali.