Art. 8. 1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo fore- stale dello Stato. 2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI