Art. 8.
1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e
dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il
Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione
di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975,
n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo fore-
stale dello Stato.
2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle
finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro
dell'ambiente stabilisce le modalita' relative ai controlli in ambito
doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per
l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo
1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI