Art. 8. 
  1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5,  e
dall'articolo 8, comma 4, della legge  8  luglio  1986,  n.  349,  il
Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della  citata  convenzione
di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19  dicembre  1975,
n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo  fore-
stale dello Stato. 
  2. Con propri decreti, emanati di concerto con  il  Ministro  delle
finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il  Ministro
dell'ambiente stabilisce le modalita' relative ai controlli in ambito
doganale per l'esecuzione della presente legge  e  le  procedure  per
l'adempimento della citata convenzione  di  Washington  del  3  marzo
1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 7 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI