Art. 13.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle
dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla
riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o
stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel
territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel
territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso
termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione
di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un
ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio
militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare,
sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel
territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o
la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non e' ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi
l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonche'
dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto
della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del
Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme
parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo' intervenire entro
il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.