Art. 16. 
  1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica
e' soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio
dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare. 
  2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo
le   condizioni   stabilite   dalla   legge   o   dalle   convenzioni
internazionali e' equiparato all'apolide  ai  fini  dell'applicazione
della presente legge,  con  esclusione  degli  obblighi  inerenti  al
servizio militare.