Art. 17.
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8
e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso
l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n.
123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19
maggio 1975, n. 151.
Note all'art. 17:
- Il testo degli articoli 8 e 12 della legge n. 555/1912
(Sulla cittadinanza italiana) e' il seguente:
"Art. 8. - Perde la cittadinanza:
1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza
straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria
residenza;
2) chi, avendo acquistata senza concorso di volonta'
propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare
alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito
all'estero la propria residenza.
Puo' il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2,
dispensare dalla condizione del trasferimento della
residenza all'estero;
3) chi, avendo accettato impiego da un governo estero
od essendo entrato al servizio militare di potenza estera,
vi persista nonostante l'intimazione del governo italiano
di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il
servizio.
La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da
questo articolo non esime dagli obblighi del servizio
militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi
speciali (*)".
"Art. 12. - I figli minori non emancipati da chi
acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini
salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la
legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza
straniera. Il figlio pero' dello straniero per nascita,
divenuto cittadino, puo' entro l'anno dal raggiungimento
della maggiore eta' o dalla conseguita emancipazione,
dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.
I figli minori non emancipati di chi perde la
cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la
residenza col genitore esercente la patria potesta' o la
tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato
straniero. Saranno pero' loro applicabili le disposizioni
degli articoli 3 e 9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
nel caso che la madre esercente la patria potesta' o la
tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da
quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso
in cui la madre esercente la patria potesta' muti
cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze,
rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i
figli di primo letto".
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre
1988, n. 974 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1988, n. 43 - 1a serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 8,
ultimo comma, della legge di cui sopra, nonche' dell'art.
1, lettera b), del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella
parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo
del servizio militare coloro che abbiano perduto la
cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di
un altro Stato nel quale abbiano gia' prestato servizio
militare.
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 123/1983
(Disposizioni in materia di cittadinanza), abrogata
dall'art. 26 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5. - E' cittadino italiano il figlio minorenne,
anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.
Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovra' optare
per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento
della maggiore eta'".
- Il testo dell'art. 219 della legge n. 151/1975
(Riforma del diritto di famiglia) e' il seguente:
"Art. 219. - La donna che, per effetto di matrimonio con
straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del
marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima
dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista
con dichiarazione resa all'autorita' competente a norma
dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice
civile.
E' abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n.
555, che sia incompatibile con le disposizioni della
presente legge".