Art. 17. 
  1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli  8
e 12 della legge 13  giugno  1912,  n.  555,  o  per  non  aver  reso
l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge  21  aprile  1983,  n.
123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal  senso  entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  219  della  legge  19
maggio 1975, n. 151. 
 
          Note all'art. 17:
             - Il testo degli articoli 8 e 12 della legge n. 555/1912
          (Sulla cittadinanza italiana) e' il seguente:
             "Art. 8. - Perde la cittadinanza:
              1)  chi  spontaneamente   acquista   una   cittadinanza
          straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria
          residenza;
              2)  chi,  avendo  acquistata senza concorso di volonta'
          propria una cittadinanza straniera, dichiari di  rinunziare
          alla  cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito
          all'estero la propria residenza.
             Puo' il Governo nei casi  indicati  ai  numeri  1  e  2,
          dispensare   dalla   condizione   del  trasferimento  della
          residenza all'estero;
              3) chi, avendo accettato impiego da un  governo  estero
          od  essendo entrato al servizio militare di potenza estera,
          vi persista nonostante l'intimazione del  governo  italiano
          di  abbandonare  entro  un  termine  fissato l'impiego o il
          servizio.
             La perdita della  cittadinanza  nei  casi  preveduti  da
          questo  articolo  non  esime  dagli  obblighi  del servizio
          militare,  salve  le  facilitazioni  concesse  dalle  leggi
          speciali (*)".
             "Art.  12.  -  I  figli  minori  non  emancipati  da chi
          acquista o ricupera  la  cittadinanza  divengono  cittadini
          salvo  che  risiedendo  all'estero  conservino,  secondo la
          legge dello  Stato  a  cui  appartengono,  la  cittadinanza
          straniera.  Il  figlio  pero'  dello straniero per nascita,
          divenuto cittadino, puo' entro  l'anno  dal  raggiungimento
          della  maggiore  eta'  o  dalla  conseguita  emancipazione,
          dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.
             I  figli  minori  non  emancipati  di   chi   perde   la
          cittadinanza  divengono  stranieri quando abbiano comune la
          residenza col genitore esercente la patria  potesta'  o  la
          tutela  legale,  e  acquistino la cittadinanza di uno Stato
          straniero. Saranno pero' loro applicabili  le  disposizioni
          degli articoli 3 e 9.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          nel  caso  che  la  madre esercente la patria potesta' o la
          tutela legale sui figli abbia una cittadinanza  diversa  da
          quella del padre premorto.  Non si applicano invece al caso
          in   cui   la  madre  esercente  la  patria  potesta'  muti
          cittadinanza in conseguenza del passaggio  a  nuove  nozze,
          rimanendo  allora  inalterata  la  cittadinanza  di tutti i
          figli di primo letto".
             (*)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre
          1988, n.  974 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1988, n. 43 - 1a serie
          speciale),  ha  dichiarato  l'illegittimita'  dell'art.  8,
          ultimo  comma,  della legge di cui sopra, nonche' dell'art.
          1, lettera b), del D.P.R. 14 febbraio 1964, n.  237,  nella
          parte  in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo
          del  servizio  militare  coloro  che  abbiano  perduto   la
          cittadinanza  italiana a seguito dell'acquisto di quella di
          un altro Stato nel quale  abbiano  gia'  prestato  servizio
          militare.
             -   Il   testo  dell'art.  5  della  legge  n.  123/1983
          (Disposizioni  in  materia   di   cittadinanza),   abrogata
          dall'art. 26 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  5.  -  E' cittadino italiano il figlio minorenne,
          anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.
             Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovra' optare
          per una sola cittadinanza entro un anno dal  raggiungimento
          della maggiore eta'".
             -  Il  testo  dell'art.  219  della  legge  n.  151/1975
          (Riforma del diritto di famiglia) e' il seguente:
             "Art. 219. - La donna che, per effetto di matrimonio con
          straniero o di  mutamento  di  cittadinanza  da  parte  del
          marito,   ha   perduto   la   cittadinanza  italiana  prima
          dell'entrata in vigore della presente legge, la  riacquista
          con  dichiarazione  resa  all'autorita'  competente a norma
          dell'art. 36 delle disposizioni di  attuazione  del  codice
          civile.
             E'  abrogata  ogni  norma della legge 13 giugno 1912, n.
          555,  che  sia  incompatibile  con  le  disposizioni  della
          presente legge".