Art. 19. 1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Nota all'art. 19: - L'art. 19 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e' cosi' formulato: "Art. 19. - 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante. 2. Il governo dello Stato al quale il territorio e' trasferito, dovra' disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Trattato, perche' tutte le persone di cui al par. 1, di eta' superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale eta') la cui lingua usuale e' l'italiano, abbiano facolta' di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conservera' la cittadinanza italiana e non si considerera' aver acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verra' considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non e' vivente, dalla madre, si estendera' tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di eta' inferiore ai diciotto anni. 3. Lo Stato al quale il territorio e' ceduto potra' esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata. 4. Lo Stato al quale il territorio e' ceduto dovra' assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ivi comprese la liberta' di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione".