Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27,
sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti
di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana,
effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le
potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947.
Nota all'art. 19:
- L'art. 19 del Trattato di pace fra l'Italia e le
Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947, e' cosi' formulato:
"Art. 19. - 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno
1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad
un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro
figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di
quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di
pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il
territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine
dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi
perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui
diverranno cittadini dello Stato subentrante.
2. Il governo dello Stato al quale il territorio e'
trasferito, dovra' disporre, mediante appropriata
legislazione entro tre mesi dalla entrata in vigore del
presente Trattato, perche' tutte le persone di cui al par.
1, di eta' superiore ai diciotto anni (e tutte le persone
coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale
eta') la cui lingua usuale e' l'italiano, abbiano facolta'
di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di
un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Qualunque persona che opti in tal senso conservera' la
cittadinanza italiana e non si considerera' aver acquistato
la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene
trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verra'
considerata opzione da parte della moglie. L'opzione
esercitata dal padre, o se il padre non e' vivente, dalla
madre, si estendera' tuttavia automaticamente a tutti i
figli non coniugati, di eta' inferiore ai diciotto anni.
3. Lo Stato al quale il territorio e' ceduto potra'
esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si
trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui
l'opzione venne esercitata.
4. Lo Stato al quale il territorio e' ceduto dovra'
assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a
tutte le persone che si trovano nel territorio stesso,
senza distinzione di razza, lingua o religione, il
godimento dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ivi comprese la liberta' di espressione, di
stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e
di pubblica riunione".