Art. 2. 1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. 2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.