Art. 21.
1. Ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 9, la
cittadinanza italiana puo' essere concessa allo straniero che sia
stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata
in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente
nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo
l'affiliazione.
Nota all'art. 21:
- La legge n. 184/1983 reca: "Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori". La citata legge e' entrata in
vigore il 1 giugno 1983.